Il ricongiungimento familiare

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:

– coniuge maggiorenne non legalmente separato;

– figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

– figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

– genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

Procedura informatizzata per le domande di ricongiungimento familiare

Rilascio del nulla osta e dei moduli per la presentazione delle domande di ricongiungimento familiare

Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160 – Ricongiungimenti familiari

 

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