Normativa

Visto per l’Italia

Il visto è un’autorizzazione che viene concessa al cittadino straniero per l’ingresso nel territorio italiano e negli altri paesi Schengen*, si rilascia per transito o per soggiorno. Il visto consta di uno sticker o vignetta che viene applicato sul passaporto.

Per verificare se un cittadino ha bisogno del visto per entrare in Italia si può consultare il database del Ministero degli Affari Esteri 
Esistono diverse tipologie di visti:

Visto di breve durata: per soggiorni fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; i giorni sono calcolati a partire dal primo ingresso nello spazio Schengen.

Visti Schengen Uniformi (VSU) validi per tutta l’area Schengen, è un visto di tipo C

Visti a Territorialità Limitata (VTL)validi per uno o più stati membri ma non per tutta l’area Schengen.

Visti di lunga durata, nazionali (VN) visto di tipo D, per soggiorni superiori ai 90 giorni nel territorio dello stato che lo ha rilasciato. Consentono di poter circolare con questo documento in attesa del Permesso di Soggiorno.

I visti per breve soggiorno possono essere rilasciati per motivi di: affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto e turismo.

I visti per lungo soggiorno possono essere rilasciati solo per: adozione, cure mediche, motivi diplomatici, familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro.

I visti di tipo A (anch’essi di breve durata) sono visti per transito aeroportuale, che devono essere richiesti solo dai cittadini di alcuni Paesi.

 

Dove e come richiedere il visto

La domanda per il visto va presentata dal cittadino interessato alla Rappresentanza diplomatico – consolare italiana nel proprio paese di residenza.

Qui le sedi di Ambasciate e Consolati italiani nel mondo.
Se il viaggio prevede diverse mete parte dell’area Schengen il visto va richiesto alla meta principale o al primo paese in cui si atterra.

I documenti necessari alla richiesta del visto variano a seconda dei paesi di provenienza, è utile consultare il database visti del Ministero degli Affari Esteri 
Spese amministrative per la domanda di visto

Sono gratuiti i visti : per studio, per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio e per i familiari dei cittadini UE.

Le tariffe in Euro sono:

€ 60 per tutte le tipologie di visto Schengen Uniforme

€ 60 + 1 per persona per i visti collettivi, tipo A e C

€ 116 per il visto nazionale per soggiorni di lunga durata, tipo D

 

Tempi per la richiesta del visto

La domanda per ottenere un visto va inoltrata non prima di tre mesi dall’inizio del viaggio, deve essere completa e bisogna aver pagato le spese corrispondenti. La decisione per il Visto Schengen Uniforme è presa entro i 15 giorni successivi alla presentazione, tali termini possono prolungarsi fino a 60 giorni. La legge italiana prevede che il termine massimo per il rilascio di un visto nazionale sia di 90 giorni ma i tempi per la domanda di un visto nazionale possono variare dai 30 ai 120 giorni: 30 giorni per lavoro subordinato, familiare al seguito, ricongiungimento familiare; 120 giorni nel caso di visto per lavoro autonomo.

 

Validità e durata del visto 

Ogni visto riporta 2 diversi valori temporali.

La durata riguarda il periodo di soggiorno massimo consentito nel paese ospitante.

La validità riguarda il tempo entro il quale il visto può essere usato per la sua durata.

 

Numero di ingressi per visto

Il visto Schengen* Uniforme consente due o molteplici ingressi, il visto nazionale consente invece ingressi multipli.

Il numero di ingressi è indicato sul visto con numeri come 01 02 o con la sigla MULT per gli ingressi multipli.

Se si è in possesso di un visto di breve soggiorno non si può prolungare il soggiorno per un periodo superiore, se non che si possa provare l’impossibilità di uscire dal paese in casi come ricovero ospedaliero del cittadino o suoi familiari. Nel momento in cui si ha bisogno di prolungare il periodo di validità del visto per cause maggiori bisogna rivolgersi alla Questura. Elenco e contatti delle Questure in Italia.

*fanno parte della convenzione di Schengen i paesi: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Monaco, Portogallo, Spagna, Italia, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta, Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria, Romania, Cipro.

 

Ingressi al di fuori delle quote: Blue Card.

Casi particolari di ingresso in Italia, al di fuori delle quote o con quote specifiche.

Nel testo unico sull’immigrazione (D.lgs. n 286/98), all’art. 27, si prevede che una serie di categorie di lavoratori non necessita di nulla osta al lavoro oppure, se richiesto, questo non rientra all’interno delle quote stabilite dal decreto flussi. Questi sono ingressi per motivi di lavoro che è possibile richiedere durante tutto l’anno e non sono soggetti ad alcun tetto numerico.

Per conoscere le categorie che possono usufruire dell’ingresso agevolato, consultare:

La Blue Card e gli altri casi particolari di ingresso al di fuori delle quote o con quote specifiche.

 

 

Il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura della Provincia in cui lo straniero extra Ue si trova entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso. Viene rilasciato entro 20 giorni, previa sottoposizione ai rilievi foto dattiloscopici, ovvero l’archiviazione delle impronte digitali
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito la carta di soggiorno, mantenendone le principali caratteristiche (in particolar modo la durata a tempo indeterminato). I requisiti per ottenerlo sono:

– soggiorno regolare in Italia da almeno 5 anni;

– titolarità di un permesso che consente un numero indeterminato di rinnovi;

– reddito sufficiente per sé e familiari (coniuge e figli minori conviventi);

– disponibilità di un alloggio idoneo.
Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana.

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato impone la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che prevede a carico del datore di lavoro:

– contratto di lavoro subordinato (sia a tempo indeterminato che determinato):

– garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

– impegno al pagamento, da parte del datore di lavoro, delle spese di viaggio per il rientro per il lavoratore nel Paese di provenienza.
A partire dal 15 novembre 2011, i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il “modello Q”, ma inviare il modello “Unificato Lav” entro le ore 24 del giorno che precede l’assunzione.

Qualora perdesse il lavoro prima della scadenza del permesso di soggiorno lo straniero ha il diritto, fino alla scadenza del permesso, di iscriversi nelle liste provinciali per accedere ai servizi di inserimento lavorativo. La recente Riforma del Mercato del lavoro ( Legge 92/2012 e s.m.i.) ha esteso da 6 mesi ad un anno il periodo in cui lo straniero può essere iscritto nelle liste di collocamento (indipendentemente dalla scadenza del permesso di soggiorno).

Il nuovo comma 9-bis dell’art. 5 del Testo Unico Immigrazione stabilisce che, a partire da giugno 2012, nelle more del primo rilascio e/o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore extracomunitario può svolgere attività lavorativa nel rispetto delle seguenti condizioni:

– che sia stato richiesto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ;

– che sia stata rilasciata la ricevuta di presentazione della richiesta.
Alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di secondo livello può essere iscritto nell’elenco anagrafico per un periodo non superiore a dodici mesi oppure chiedere la conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La Direttiva approvata dal Parlamento europeo il 13 dicembre 2011 prevede che i lavoratori extracomunitari che lavorano legalmente nell’UE abbiano diritti simili a quelli degli europei (su condizioni di lavoro, pensione, sicurezza sociale ed accesso ai servizi pubblici).

La direttiva stabilisce che il permesso di lavoro e quello di residenza possono essere ottenuti attraverso un’unica procedura.
La direttiva sul permesso unico si aggiunge ad altre misure sull’immigrazione legale come la “carta blu”, che mira a regolare i flussi d’immigrazione secondo i bisogni del mercato del lavoro.

Queste regole lasciano i governi nazionali liberi di regolare il flusso di lavoratori extracomunitari, ma li obbligano a rispondere a una richiesta di permesso entro 4 mesi, riducendo le incertezze, l’iter amministrativo e i tempi d’attesa. La richiesta di permesso può essere presentata sia dal lavoratore che dall’impresa.

 

 

Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2013

I moduli per la compilazione e l’invio della domanda sono disponibili dal 26 marzo al 31 dicembre 2013. La quota massima di ingressi è di 30.000 persone.

Consultare il sito del Ministero dell’Interno per scaricare la domanda.

 

 

Il Permesso a punti e l’accordo di integrazione

Da marzo 2012, coloro che arrivano in Italia, aventi dai sedici anni in su, e che richiedono un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno sono tenuti a firmare, presso lo Sportello unico per l’immigrazione o in Questura, un ”accordo di integrazione” con lo Stato.

Nell’accordo ci si impegna a conseguire entro due anni una conoscenza dell’italiano pari al livello A2 e una conoscenza sufficiente dei principi fondamentali della Costituzione, delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia; in particolar modo per quanto riguarda la sanità, la scuola, i servizi sociali, il lavoro e gli obblighi fiscali. Ci si impegna poi a far frequentare ai figli la scuola dell’obbligo e si dichiara di aderire alla “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione” del Ministero dell’Interno.

Entro tre mesi dalla firma si dovrà anche seguire mini-corso gratuito di “formazione civica e informazione sulla vita civile” che ha una durata compresa tra le cinque e le dieci ore, con possibilità di essere svolto nella propria lingua d’origine o in una lingua a scelta tra: inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo e filippino.

L’integrazione si misura con dei punti (o crediti), sedici dei quali vengono assegnati automaticamente alla firma dell’accordo. I punti sono associati alle conoscenze linguistiche, ai corsi frequentati e ai titoli di studio di ogni straniero, così come a determinati comportamenti, come la scelta del medico di base, la registrazione del contratto d’affitto e le attività imprenditoriali o di volontariato. I punti, però, si perdono in caso di condanne penali anche non definitive, misure di sicurezza personali e illeciti amministrativi e tributari.

A due anni dalla firma, lo Sportello Unico per l’Immigrazione esamina la documentazione presentata dal cittadino straniero (attestati di frequenza a corsi, titolo di studio ecc.) o, se questa non c’è, lo sottoporrà a un test. In entrambi i casi la verifica si chiude con l’assegnazione di un punteggio: da trenta punti in su, l’accordo si considera rispettato, da uno a ventinove si verrà“rimandati”, con l’impegno a raggiungere quota trenta entro un anno, ma se i punti sono zero o meno si perde il diritto di soggiornare in Italia e scatta l’espulsione.

Il Ministero dell’Interno cura, a questo scopo, un’anagrafe dei firmatari dell’accordo di integrazione, nel quale vengono registrati anche tutti i punteggi, le cui variazioni verranno di volta in volta comunicate ai diretti interessati. Questi potranno naturalmente accedere all’anagrafe anche per controllare la loro posizione.

Qui potete consultare delle tabelle su

cosa fa guadagnare punti 

cosa fa perdere punti

I punti si possono controllare online attraverso il sistema di inoltro telematico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

 

 

Qui trovate il testo dell’Accordo di Integrazione, nelle seguenti lingue:

Albanese; Arabo; Bengalese; Cinese; Francese, Inglese; Italiano; Pidgin, Portoghese; Romeno; Russo; Serbo; Spagnolo; Tagalog; Wolof; Yoruba

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