Il Permesso a punti e l’accordo di integrazione

Da marzo 2012, coloro che arrivano in Italia, aventi dai sedici anni in su, e che richiedono un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno sono tenuti a firmare, presso lo Sportello unico per l’immigrazione o in Questura, un ”accordo di integrazione” con lo Stato.

Nell’accordo ci si impegna a conseguire entro due anni una conoscenza dell’italiano pari al livello A2 e una conoscenza sufficiente dei principi fondamentali della Costituzione, delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia; in particolar modo per quanto riguarda la sanità, la scuola, i servizi sociali, il lavoro e gli obblighi fiscali. Ci si impegna poi a far frequentare ai figli la scuola dell’obbligo e si dichiara di aderire alla “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione” del Ministero dell’Interno.

Entro tre mesi dalla firma si dovrà anche seguire mini-corso gratuito di “formazione civica e informazione sulla vita civile” che ha una durata compresa tra le cinque e le dieci ore, con possibilità di essere svolto nella propria lingua d’origine o in una lingua a scelta tra: inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo e filippino.

L’integrazione si misura con dei punti (o crediti), sedici dei quali vengono assegnati automaticamente alla firma dell’accordo. I punti sono associati alle conoscenze linguistiche, ai corsi frequentati e ai titoli di studio di ogni straniero, così come a determinati comportamenti, come la scelta del medico di base, la registrazione del contratto d’affitto e le attività imprenditoriali o di volontariato. I punti, però, si perdono in caso di condanne penali anche non definitive, misure di sicurezza personali e illeciti amministrativi e tributari.

A due anni dalla firma, lo Sportello Unico per l’Immigrazione esamina la documentazione presentata dal cittadino straniero (attestati di frequenza a corsi, titolo di studio ecc.) o, se questa non c’è, lo sottoporrà a un test. In entrambi i casi la verifica si chiude con l’assegnazione di un punteggio: da trenta punti in su, l’accordo si considera rispettato, da uno a ventinove si verrà“rimandati”, con l’impegno a raggiungere quota trenta entro un anno, ma se i punti sono zero o meno si perde il diritto di soggiornare in Italia e scatta l’espulsione.

Il Ministero dell’Interno cura, a questo scopo, un’anagrafe dei firmatari dell’accordo di integrazione, nel quale vengono registrati anche tutti i punteggi, le cui variazioni verranno di volta in volta comunicate ai diretti interessati. Questi potranno naturalmente accedere all’anagrafe anche per controllare la loro posizione.

Qui potete consultare delle tabelle su

cosa fa guadagnare punti 

cosa fa perdere punti

I punti si possono controllare online attraverso il sistema di inoltro telematico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

 

 

Qui trovate il testo dell’Accordo di Integrazione, nelle seguenti lingue:

Albanese; Arabo; Bengalese; Cinese; Francese, Inglese; Italiano; Pidgin, Portoghese; Romeno; Russo; Serbo; Spagnolo; Tagalog; Wolof; Yoruba

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