La procedura per il test di lingua italiana

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha messo a punto la procedura informatica che consente la gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Come previsto dal D.M. Interno 4.6.2010, il cittadino straniero interessato deve inoltrare per via telematica alla prefettura della provincia dove ha il domicilio la domanda di svolgimento del test, collegandosi al sito testitaliano.interno.it  e compilando il modulo di domanda.

L’istanza presentata on line viene acquisita dal sistema e trasferita alla prefettura competente. Se la domanda risulta regolare, la prefettura convoca il richiedente entro 60 giorni dall’istanza, sempre per via telematica, indicando giorno, ora e luogo del test. L’esito positivo del test sarà comunicato dalla prefettura alla questura competente.

In caso di esito negativo lo straniero potrà ripetere la prova, sempre prenotandosi via internet.
Test di conoscenza della lingua italiana

 

Il ricongiungimento familiare

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:

– coniuge maggiorenne non legalmente separato;

– figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

– figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

– genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

Procedura informatizzata per le domande di ricongiungimento familiare

Rilascio del nulla osta e dei moduli per la presentazione delle domande di ricongiungimento familiare

Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160 – Ricongiungimenti familiari

 

Conversione del permesso di soggiorno

Lo Sportello Unico per l’immigrazione è competente anche a ricevere e dare seguito alle richieste di conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato.

Lo Sportello Unico cui rivolgere le istanze, secondo quanto indicato dalla circolare della Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo va individuato sulla base della residenza del richiedente.

Conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato

Assunzione di lavoratori non comunitari residenti all’estero

Deve essere presentata domanda allo Sportello Unico della provincia dove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito “decreto-flussi” che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare nel territorio nazionale. Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al lavoro e verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore.

Procedura e moduli per presentare domanda di prima assunzione dei lavoratori stranieri

Sportello unico per l’immigrazione

Presso ogni Prefettura – Ufficio Territoriale del governo è attivo uno sportello unico per

l´immigrazione per la risoluzione delle pratiche relative alle seguenti procedure:

– prima assunzione dei lavoratori stranieri;

– ricongiungimento familiare;

– conversione del permesso di soggiorno

– test di conoscenza della lingua italiana.

Lo Sportello è stato istituito in base all’art. 18 della legge “Bossi-Fini” 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato l’articolo 22 della legge “Turco-Napolitano”, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Qui potete trovare i siti delle Prefetture ordinate per Regioni:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

 

Il Permesso a punti e l’accordo di integrazione

Da marzo 2012, coloro che arrivano in Italia, aventi dai sedici anni in su, e che richiedono un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno sono tenuti a firmare, presso lo Sportello unico per l’immigrazione o in Questura, un ”accordo di integrazione” con lo Stato.

Nell’accordo ci si impegna a conseguire entro due anni una conoscenza dell’italiano pari al livello A2 e una conoscenza sufficiente dei principi fondamentali della Costituzione, delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia; in particolar modo per quanto riguarda la sanità, la scuola, i servizi sociali, il lavoro e gli obblighi fiscali. Ci si impegna poi a far frequentare ai figli la scuola dell’obbligo e si dichiara di aderire alla “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione” del Ministero dell’Interno.

Entro tre mesi dalla firma si dovrà anche seguire mini-corso gratuito di “formazione civica e informazione sulla vita civile” che ha una durata compresa tra le cinque e le dieci ore, con possibilità di essere svolto nella propria lingua d’origine o in una lingua a scelta tra: inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo e filippino.

L’integrazione si misura con dei punti (o crediti), sedici dei quali vengono assegnati automaticamente alla firma dell’accordo. I punti sono associati alle conoscenze linguistiche, ai corsi frequentati e ai titoli di studio di ogni straniero, così come a determinati comportamenti, come la scelta del medico di base, la registrazione del contratto d’affitto e le attività imprenditoriali o di volontariato. I punti, però, si perdono in caso di condanne penali anche non definitive, misure di sicurezza personali e illeciti amministrativi e tributari.

A due anni dalla firma, lo Sportello Unico per l’Immigrazione esamina la documentazione presentata dal cittadino straniero (attestati di frequenza a corsi, titolo di studio ecc.) o, se questa non c’è, lo sottoporrà a un test. In entrambi i casi la verifica si chiude con l’assegnazione di un punteggio: da trenta punti in su, l’accordo si considera rispettato, da uno a ventinove si verrà“rimandati”, con l’impegno a raggiungere quota trenta entro un anno, ma se i punti sono zero o meno si perde il diritto di soggiornare in Italia e scatta l’espulsione.

Il Ministero dell’Interno cura, a questo scopo, un’anagrafe dei firmatari dell’accordo di integrazione, nel quale vengono registrati anche tutti i punteggi, le cui variazioni verranno di volta in volta comunicate ai diretti interessati. Questi potranno naturalmente accedere all’anagrafe anche per controllare la loro posizione.

Qui potete consultare delle tabelle su

cosa fa guadagnare punti 

cosa fa perdere punti

I punti si possono controllare online attraverso il sistema di inoltro telematico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

 

 

Qui trovate il testo dell’Accordo di Integrazione, nelle seguenti lingue:

Albanese; Arabo; Bengalese; Cinese; Francese, Inglese; Italiano; Pidgin, Portoghese; Romeno; Russo; Serbo; Spagnolo; Tagalog; Wolof; Yoruba

Il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura della Provincia in cui lo straniero extra Ue si trova entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso. Viene rilasciato entro 20 giorni, previa sottoposizione ai rilievi foto dattiloscopici, ovvero l’archiviazione delle impronte digitali

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito la carta di soggiorno, mantenendone le principali caratteristiche (in particolar modo la durata a tempo indeterminato). I requisiti per ottenerlo sono:

– soggiorno regolare in Italia da almeno 5 anni;

– titolarità di un permesso che consente un numero indeterminato di rinnovi;

– reddito sufficiente per sé e familiari (coniuge e figli minori conviventi);

– disponibilità di un alloggio idoneo.
Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana.

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato impone la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che prevede a carico del datore di lavoro:

– contratto di lavoro subordinato (sia a tempo indeterminato che determinato):

– garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

– impegno al pagamento, da parte del datore di lavoro, delle spese di viaggio per il rientro per il lavoratore nel Paese di provenienza.
A partire dal 15 novembre 2011, i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il “modello Q”, ma inviare il modello “Unificato Lav” entro le ore 24 del giorno che precede l’assunzione.

Qualora perdesse il lavoro prima della scadenza del permesso di soggiorno lo straniero ha il diritto, fino alla scadenza del permesso, di iscriversi nelle liste provinciali per accedere ai servizi di inserimento lavorativo. La recente Riforma del Mercato del lavoro ( Legge 92/2012 e s.m.i.) ha esteso da 6 mesi ad un anno il periodo in cui lo straniero può essere iscritto nelle liste di collocamento (indipendentemente dalla scadenza del permesso di soggiorno).

Il nuovo comma 9-bis dell’art. 5 del Testo Unico Immigrazione stabilisce che, a partire da giugno 2012, nelle more del primo rilascio e/o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore extracomunitario può svolgere attività lavorativa nel rispetto delle seguenti condizioni:

– che sia stato richiesto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ;

– che sia stata rilasciata la ricevuta di presentazione della richiesta.
Alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di secondo livello può essere iscritto nell’elenco anagrafico per un periodo non superiore a dodici mesi oppure chiedere la conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La Direttiva approvata dal Parlamento europeo il 13 dicembre 2011 prevede che i lavoratori extracomunitari che lavorano legalmente nell’UE abbiano diritti simili a quelli degli europei (su condizioni di lavoro, pensione, sicurezza sociale ed accesso ai servizi pubblici).

La direttiva stabilisce che il permesso di lavoro e quello di residenza possono essere ottenuti attraverso un’unica procedura.
La direttiva sul permesso unico si aggiunge ad altre misure sull’immigrazione legale come la “carta blu”, che mira a regolare i flussi d’immigrazione secondo i bisogni del mercato del lavoro.

Queste regole lasciano i governi nazionali liberi di regolare il flusso di lavoratori extracomunitari, ma li obbligano a rispondere a una richiesta di permesso entro 4 mesi, riducendo le incertezze, l’iter amministrativo e i tempi d’attesa. La richiesta di permesso può essere presentata sia dal lavoratore che dall’impresa.

 

 

Ingressi al di fuori delle quote: Blue Card

Casi particolari di ingresso in Italia, al di fuori delle quote o con quote specifiche.

Nel testo unico sull’immigrazione (D.lgs. n 286/98), all’art. 27, si prevede che una serie di categorie di lavoratori non necessita di nulla osta al lavoro oppure, se richiesto, questo non rientra all’interno delle quote stabilite dal decreto flussi. Questi sono ingressi per motivi di lavoro che è possibile richiedere durante tutto l’anno e non sono soggetti ad alcun tetto numerico.

Per conoscere le categorie che possono usufruire dell’ingresso agevolato, consultare:

La Blue Card e gli altri casi particolari di ingresso al di fuori delle quote o con quote specifiche.