Il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura della Provincia in cui lo straniero extra Ue si trova entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso. Viene rilasciato entro 20 giorni, previa sottoposizione ai rilievi foto dattiloscopici, ovvero l’archiviazione delle impronte digitali

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito la carta di soggiorno, mantenendone le principali caratteristiche (in particolar modo la durata a tempo indeterminato). I requisiti per ottenerlo sono:

– soggiorno regolare in Italia da almeno 5 anni;

– titolarità di un permesso che consente un numero indeterminato di rinnovi;

– reddito sufficiente per sé e familiari (coniuge e figli minori conviventi);

– disponibilità di un alloggio idoneo.
Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana.

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato impone la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che prevede a carico del datore di lavoro:

– contratto di lavoro subordinato (sia a tempo indeterminato che determinato):

– garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

– impegno al pagamento, da parte del datore di lavoro, delle spese di viaggio per il rientro per il lavoratore nel Paese di provenienza.
A partire dal 15 novembre 2011, i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il “modello Q”, ma inviare il modello “Unificato Lav” entro le ore 24 del giorno che precede l’assunzione.

Qualora perdesse il lavoro prima della scadenza del permesso di soggiorno lo straniero ha il diritto, fino alla scadenza del permesso, di iscriversi nelle liste provinciali per accedere ai servizi di inserimento lavorativo. La recente Riforma del Mercato del lavoro ( Legge 92/2012 e s.m.i.) ha esteso da 6 mesi ad un anno il periodo in cui lo straniero può essere iscritto nelle liste di collocamento (indipendentemente dalla scadenza del permesso di soggiorno).

Il nuovo comma 9-bis dell’art. 5 del Testo Unico Immigrazione stabilisce che, a partire da giugno 2012, nelle more del primo rilascio e/o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore extracomunitario può svolgere attività lavorativa nel rispetto delle seguenti condizioni:

– che sia stato richiesto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ;

– che sia stata rilasciata la ricevuta di presentazione della richiesta.
Alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di secondo livello può essere iscritto nell’elenco anagrafico per un periodo non superiore a dodici mesi oppure chiedere la conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La Direttiva approvata dal Parlamento europeo il 13 dicembre 2011 prevede che i lavoratori extracomunitari che lavorano legalmente nell’UE abbiano diritti simili a quelli degli europei (su condizioni di lavoro, pensione, sicurezza sociale ed accesso ai servizi pubblici).

La direttiva stabilisce che il permesso di lavoro e quello di residenza possono essere ottenuti attraverso un’unica procedura.
La direttiva sul permesso unico si aggiunge ad altre misure sull’immigrazione legale come la “carta blu”, che mira a regolare i flussi d’immigrazione secondo i bisogni del mercato del lavoro.

Queste regole lasciano i governi nazionali liberi di regolare il flusso di lavoratori extracomunitari, ma li obbligano a rispondere a una richiesta di permesso entro 4 mesi, riducendo le incertezze, l’iter amministrativo e i tempi d’attesa. La richiesta di permesso può essere presentata sia dal lavoratore che dall’impresa.

 

 

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